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Legale

Termini e Condizioni Generali.

Le presenti condizioni disciplinano il rapporto contrattuale tra CITO Holding GmbH e i propri committenti per la fornitura di servizi di perizia con il marchio DIAVAG.

Aggiornato: giugno 2026.

§ 1 Ambito di applicazione

(1) Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i contratti stipulati tra CITO GmbH, Jungfrauenthal 8, 20149 Amburgo, di seguito DIAVAG, e i propri committenti relativi alla redazione di perizie, valutazioni, diagnosi delle batterie e servizi analoghi.

(2) Per consumatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali si intende ogni persona fisica che conclude un negozio giuridico per scopi che non possono essere ricondotti prevalentemente alla propria attività commerciale o professionale autonoma. Per imprenditore si intende una persona fisica o giuridica o una società di persone dotata di capacità giuridica che, nella conclusione di un negozio giuridico, agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale autonoma.

(3) Condizioni generali del committente divergenti, contrastanti o integrative diventano parte del contratto soltanto se e nella misura in cui DIAVAG ne abbia espressamente accettato l'applicazione per iscritto.


§ 2 Descrizione dei servizi

(1) DIAVAG fornisce perizie mobili e indipendenti per diverse classi di beni, in particolare per autovetture, compresi i veicoli elettrici, imbarcazioni e yacht, macchine da cantiere e agricole, cargo bike e monopattini elettrici, nonché per sistemi di accumulo domestico e wallbox.

(2) L'esatto ambito della prestazione risulta dal prodotto di volta in volta prenotato nonché dalla conferma d'ordine. Qualora vengano concordati appuntamenti, questi valgono come date preferite non vincolanti, salvo diversa conferma espressa per iscritto.

(3) Le perizie vengono redatte secondo scienza e coscienza, in conformità alle regole tecniche riconosciute e ai metodi di misurazione e analisi disponibili il giorno della perizia. Esse rappresentano una valutazione tecnica dello stato dell'oggetto periziato al momento dell'ispezione.


§ 3 Conclusione del contratto

(1) La presentazione dei servizi sul sito diavag.com non costituisce un'offerta vincolante, bensì un invito a presentare un'offerta.

(2) Inviando il modulo online, un'e-mail a info@diavag.com o un ordine equivalente, il committente presenta un'offerta vincolante per la conclusione di un contratto.

(3) Il contratto si considera concluso non appena DIAVAG accetta l'offerta mediante una conferma d'ordine in forma testuale o inizia l'esecuzione della prestazione.


§ 4 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) I prezzi dei prodotti standard risultano dal listino prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto. I prezzi fissi di volta in volta applicabili vengono comunicati prima della conclusione del contratto e dipendono dal servizio commissionato. Si intendono comprensivi dell'IVA di legge.

(2) Eventuali costi aggiuntivi di trasferta, prestazioni speciali o ambiti di incarico individuali vengono indicati in modo trasparente e concordati separatamente prima della conclusione del contratto.

(3) Il pagamento avviene di norma tramite il fornitore di servizi di pagamento Stripe Payments Europe, Ltd. Sono disponibili, tra gli altri, carta di credito, addebito diretto SEPA, bonifico istantaneo ed eventuali ulteriori metodi supportati da Stripe. Per i clienti business è possibile, previo accordo individuale, anche il pagamento su fattura; in tal caso l'importo della fattura è dovuto entro 14 giorni dalla data della fattura, senza deduzioni.

(4) In caso di ritardo nel pagamento, DIAVAG è autorizzata ad addebitare interessi di mora nella misura di legge. Resta salva la facoltà di far valere un danno ulteriore.


§ 5 Appuntamenti, obblighi di collaborazione e recesso

(1) Il committente garantisce che l'oggetto da periziare sia disponibile e accessibile nel luogo e alla data concordati. Devono essere messi a disposizione le chiavi necessarie, i dati di accesso, le interfacce diagnostiche di bordo o i cavi di ricarica.

(2) Se un appuntamento viene disdetto o rinviato dal committente con un preavviso inferiore a 24 ore rispetto all'inizio concordato, oppure se la perizia non può essere eseguita per motivi imputabili al committente, DIAVAG è autorizzata ad addebitare una tariffa forfettaria comprensiva di IVA. Resta impregiudicata la possibilità per il committente di dimostrare un danno inferiore.

(3) DIAVAG è autorizzata a rinviare un appuntamento per giustificato motivo, ad esempio in caso di forza maggiore o di assenza per malattia del perito. In tal caso le parti concordano tempestivamente un nuovo appuntamento.


§ 6 Diritto di recesso per i consumatori

(1) Nei contratti conclusi mediante vendita a distanza o al di fuori dei locali commerciali, i consumatori hanno diritto di recesso ai sensi di legge.

Istruzioni sul recesso

Lei ha il diritto di recedere dal presente contratto entro quattordici giorni senza fornire alcuna motivazione. Il termine di recesso è di quattordici giorni dal giorno della conclusione del contratto.

Per esercitare il diritto di recesso, deve informarci — CITO Holding GmbH, Jungfrauenthal 8, 20149 Amburgo, e-mail: info@diavag.com — della Sua decisione di recedere dal presente contratto mediante una dichiarazione esplicita. A tale scopo può utilizzare una comunicazione informale in forma testuale.

Per il rispetto del termine di recesso è sufficiente che la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso sia inviata prima della scadenza del termine.

(2) Se Lei recede dal presente contratto, Le rimborseremo senza indugio, e in ogni caso entro quattordici giorni dal giorno in cui abbiamo ricevuto la comunicazione del Suo recesso, tutti i pagamenti che abbiamo ricevuto da Lei.

(3) Il diritto di recesso si estingue anticipatamente se, nel caso di una prestazione di servizi, il contratto è stato integralmente eseguito da parte nostra dopo che Lei ha espressamente acconsentito a che iniziassimo l'esecuzione del servizio prima della scadenza del termine di recesso, e ha confermato di essere a conoscenza del fatto che, con tale consenso, perde il diritto di recesso all'inizio dell'esecuzione del contratto.


§ 7 Garanzia

(1) Ai servizi forniti da DIAVAG si applicano le disposizioni di legge in materia di garanzia.

(2) Se il committente è un imprenditore, il termine di prescrizione per i diritti di garanzia è di un anno dalla consegna della perizia, salvo che disposizioni di legge inderogabili prevedano un termine più lungo.


§ 8 Responsabilità

(1) DIAVAG risponde illimitatamente dei danni derivanti da lesione della vita, del corpo o della salute riconducibili a una violazione colposa o dolosa degli obblighi, nonché di ogni altro danno riconducibile a una violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi.

(2) In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il committente può normalmente fare affidamento, DIAVAG risponde anche in caso di colpa lieve, tuttavia limitatamente al danno tipico e prevedibile al momento della conclusione del contratto.

(3) È esclusa ogni ulteriore responsabilità. Resta impregiudicata la responsabilità ai sensi della normativa sulla responsabilità da prodotto e quella derivante da una garanzia espressamente assunta.

(4) Le perizie riflettono lo stato dell'oggetto al momento della perizia. DIAVAG non risponde di variazioni di valore, vizi o danni sopravvenuti dopo la perizia o che risultavano occulti senza segni riconoscibili.


§ 9 Protezione dei dati

DIAVAG tratta i dati personali esclusivamente nell'ambito delle disposizioni di legge. I dettagli sono riportati nella nostra informativa sulla privacy.


§ 10 Risoluzione delle controversie

La Commissione Europea mette a disposizione, all'indirizzo ec.europa.eu/consumers/odr, una piattaforma per la risoluzione delle controversie online. DIAVAG non è disponibile né obbligata a partecipare a una procedura di risoluzione delle controversie dinanzi a un organismo di conciliazione dei consumatori.


§ 11 Disposizioni finali

(1) Tutti i rapporti giuridici tra le parti sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Per i consumatori, questa scelta di legge si applica solo nella misura in cui non venga sottratta la tutela garantita da disposizioni inderogabili del diritto dello Stato in cui il consumatore ha la propria residenza abituale.

(2) Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è Amburgo, a condizione che il committente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.

(3) Qualora singole disposizioni del presente contratto siano o divengano invalide o inapplicabili, la validità delle restanti disposizioni non ne risulterà pregiudicata.