L'essenziale
- 1Le classi da O1 a O4 dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858 suddividono i rimorchi a 0,75, 3,5 e 10 tonnellate; le stesse soglie ricorrono nei termini di revisione e nelle prescrizioni sui freni.
- 2Il termine di revisione va, secondo l'allegato VIII della StVZO, da 24 mesi per i rimorchi leggeri a 12 mesi oltre le 3,5 tonnellate.
- 3Un'omologazione a 100 richiede, secondo il § 3 del Nono regolamento di deroga al codice della strada, pneumatici di età inferiore a sei anni al momento del viaggio; il requisito decade silenziosamente, senza che nulla muti nel contrassegno.
- 4La corrosione sul telaio e un timone deformato sono accertamenti su elementi portanti e stanno in un rapporto con il valore diverso da quello dei difetti della struttura.
Nel rimorchio la massa massima ammissibile determina la classe del veicolo, e la classe del veicolo determina l'impianto frenante prescritto, la cadenza della revisione periodica e la portata della rilevazione. Chi la accerta solo al termine del sopralluogo può non aver esaminato metà delle voci rilevanti.
La classe del veicolo viene prima della rilevazione
In quasi nessuna classe di asset un singolo dato determina la portata della verifica quanto nel rimorchio. La massa massima ammissibile determina la classe del veicolo, e la classe del veicolo determina quale impianto frenante sia prescritto, con quale cadenza scada la revisione periodica e quali componenti debbano essere presenti. Chi determina la classe solo al termine del sopralluogo può non aver esaminato metà delle voci rilevanti.
La suddivisione segue l'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. La classe O1 comprende i rimorchi con massa massima ammissibile non superiore a 0,75 tonnellate, la classe O2 quelli oltre 0,75 e fino a 3,5 tonnellate, la classe O3 quelli oltre 3,5 e fino a 10 tonnellate e la classe O4 quelli oltre 10 tonnellate.
Di questi limiti è notevole che le stesse soglie ricorrano altrove nel diritto tedesco. I termini di revisione dell'allegato VIII della StVZO e le prescrizioni sui freni del § 41 StVZO operano con gli stessi valori di massa. Per la pratica ciò significa che determinare la classe dal libretto di circolazione non è una formalità, bensì lo scambio che orienta l'intera portata successiva della verifica.
| Classe | Massa massima ammissibile | Termine di revisione secondo l'allegato VIII StVZO |
|---|---|---|
| O1 | fino a 0,75 t | prima revisione dopo 36 mesi, successivamente 24 mesi |
| O2 | oltre 0,75 t fino a 3,5 t | 24 mesi |
| O3 | oltre 3,5 t fino a 10 t | 12 mesi |
| O4 | oltre 10 t | 12 mesi |
Le masse dai documenti, non a occhio
Il profilo di rilevazione per rimorchi riporta le masse come gruppo di campi autonomo e indica la fonte di ciascun campo. La massa massima ammissibile figura nel libretto di circolazione parte I al campo F.1, la tara al campo G. La portata utile non è un dato autonomo, bensì la differenza tra le due. Il carico verticale sul gancio e il carico massimo per asse figurano sulla targhetta del costruttore.
Questa indicazione della fonte non è un dettaglio burocratico. Un rimorchio la cui targhetta manchi, sia illeggibile o risulti applicata successivamente è un caso di valutazione diverso da uno con marcatura completa, e ciò indipendentemente dal suo stato visibile. Se la targhetta manca, il carico verticale e il carico per asse non sono accertabili sul veicolo; ciò va annotato come accertamento e non integrato da un catalogo.
- Riprendere massa massima ammissibile e tara dal libretto di circolazione parte I, campi F.1 e G
- Esporre la portata utile come differenza, non come dato rilevato autonomamente
- Leggere carico verticale e carico massimo per asse dalla targhetta e documentarne anche lo stato
- Rilevare il numero di assi e il gruppo assale, quest'ultimo dalla marcatura del costruttore sul gruppo stesso
Il confronto tra documenti e veicolo è qui particolarmente proficuo. Un telaio modificato successivamente, un assale sostituito o una struttura trasformata spostano le masse senza che i documenti lo rispecchino necessariamente. Dove documenti e veicolo divergono, la divergenza è l'accertamento.
L'impianto frenante e le sue soglie di legge
Il profilo di rilevazione distingue l'impianto frenante in non frenato, freno a inerzia, ad aria compressa, ad aria compressa con ABS e ad aria compressa con EBS. Quale di queste esecuzioni sia ammissibile risulta dal § 41 StVZO e dipende, nuovamente, dalla massa.
Ai sensi del § 41 comma 11 i rimorchi monoasse e quelli a due assi con interasse inferiore a un metro non necessitano di freno proprio se la combinazione raggiunge la decelerazione prescritta e il carico per asse del rimorchio non supera né la metà della tara del veicolo trainante né 0,75 tonnellate. Il freno a inerzia è vincolato a limiti di massa dal § 41 comma 10; nei rimorchi fino a 3,5 tonnellate è ammissibile se il freno agisce su tutte le ruote. Il § 41 comma 9 richiede inoltre che un rimorchio separatosi dal veicolo trainante si arresti automaticamente, e ciò anche su una salita e una discesa del 18 per cento.
Per la rilevazione ne derivano punti di verifica concreti che il profilo riporta singolarmente: lo stato dell'impianto frenante, lo stato di cavi e tiranteria del freno nei livelli in ordine, da registrare, corroso e difettoso, l'usura del gancio rispetto al suo limite di usura nonché la presenza e lo stato del cavo di distacco ovvero del freno di distacco. Proprio il cavo di distacco viene spesso trascurato nel sopralluogo, benché attui nella pratica la prescrizione del § 41 comma 9.
L'omologazione a 100 dipende dall'età degli pneumatici
Molti rimorchi recano un contrassegno dei 100 chilometri orari. Per la valutazione è importante che questa omologazione non sia legata in modo permanente al veicolo, bensì a condizioni che devono sussistere al momento del singolo viaggio. Una di esse è direttamente verificabile sul veicolo e decade silenziosamente.
Il § 3 del Nono regolamento sulle deroghe alle disposizioni del codice della strada stabilisce che gli pneumatici del rimorchio devono, al momento del singolo viaggio e riconoscibilmente dalla data di produzione impressa, avere meno di sei anni ed essere marcati almeno con la categoria di velocità L, ossia 120 chilometri orari. Un rimorchio con contrassegno valido e pneumatici di otto anni non soddisfa più il requisito, senza che nulla sia mutato nel contrassegno.
Le restanti condizioni figurano nel § 1 dello stesso regolamento e legano la massa massima ammissibile del rimorchio alla tara del veicolo trainante mediante un fattore dipendente dall'allestimento: 0,3 per tutti i rimorchi senza freno e per quelli frenati privi di ammortizzatori idraulici, 0,8 per le caravan con struttura rigida e ammortizzatori idraulici e 1,1 per gli altri rimorchi con ammortizzatori idraulici. Il § 4 del regolamento considera inoltre il carico verticale della combinazione, per il quale vale in ogni caso il minore dei due valori ammissibili.
- Leggere il codice di data di tutti gli pneumatici e rilevarli singolarmente, non solo il più sfavorevole
- Verificare la categoria di velocità degli pneumatici rispetto al requisito della categoria L
- Accertare la presenza di ammortizzatori idraulici, perché da essa dipende il fattore di massa ammissibile
- Trattare l'accertamento sul requisito dei 100 chilometri orari come accertamento e non formularlo come parere legale
Struttura, piano di carico e sostanza portante
Nel rimorchio la struttura è la parte che determina più immediatamente il valore d'uso e al contempo si usura più rapidamente. Il profilo riporta qui le sponde per materiale e stato, il telone e le centine, il piano di carico per materiale e stato, i punti di ancoraggio e le misure interne del piano di carico in millimetri.
Per il piano, la distinzione del materiale è particolarmente utile. Un pannello fenolico, un piano in legno, uno in alluminio o uno in acciaio invecchiano diversamente e si riparano diversamente. Un piano fenolico sfondato o rigonfio è un accertamento diverso da una lamiera di alluminio deformata, ed entrambi sono altro rispetto a una superficie in acciaio corrosa.
Dal piano di carico va distinta la sostanza portante. La corrosione sul telaio è riportata dal profilo negli stessi tre livelli del veicolo a motore: assente, ruggine superficiale, passante. Vi si aggiunge lo stato del timone e del telaio anteriore come campo autonomo. Un telaio perforato o un timone deformato non sono difetti della struttura, bensì accertamenti su un elemento portante, e stanno in un rapporto con il valore diverso da quello di un telone strappato.
- Azionare completamente l'impianto di illuminazione e distinguere i guasti singoli da quelli multipli
- Rilevare il connettore elettrico per tipologia, a sette, tredici o quindici poli, e verificare lo stato dei contatti
- Verificare presenza e danni del dispositivo antincastro, ove richiesto per la classe
- Verificare il funzionamento della ruotina d'appoggio e dei piedini di stazionamento, non solo la loro presenza
Dai singoli accertamenti al voto di stato
Il profilo rimorchi si chiude con gli stessi campi di valutazione delle altre classi di asset: un indicatore di danno al telaio o da sinistro, il voto di stato complessivo e i campi di valore. Anche qui il voto è derivato dai singoli accertamenti e non assegnato in anticipo.
Il danno al telaio è qui l'accertamento con la maggiore leva, perché riguarda la struttura portante e si sottrae a una valutazione della riparazione mediante verifica visiva. Se accertato, sposta il voto indipendentemente da quanto curata appaia la struttura. Viceversa, un telaio integro non sostiene un buon voto se impianto frenante e illuminazione presentano difetti.
I campi di valore si distinguono per finalità: valore di mercato e valore commerciale nella perizia di stima e nella consulenza all'acquisto, valore di sostituzione nella perizia di stima e del danno, perdita di valore nella perizia del danno. Quale valore sia richiesto risulta dall'incarico e va chiarito all'inizio. Una perizia che confonde i concetti è attaccabile anche quando la cifra risulti plausibile. La distinzione tra i concetti di valore l'abbiamo esposta più diffusamente sull'esempio del valore residuo.
Che cosa sostiene in seguito l'accertamento sul rimorchio
I rimorchi sono spesso impiegati per lunghi periodi e con veicoli trainanti diversi, e la loro valutazione viene messa in discussione corrispondentemente tardi. Ciò che sostiene allora l'accertamento non è la sua estensione, bensì il vincolo di ogni affermazione a una fonte nominata: libretto di circolazione, targhetta, strumento di misura o verifica visiva. Il profilo registra tale fonte per ciascun campo; nella perizia deve restare visibile.
Tre punti richiedono, per esperienza, particolare spiegazione quando in seguito si chiede conto: l'origine delle masse quando la targhetta mancava; l'accertamento sul requisito dei 100 chilometri orari, perché dipende da una data che continua a muoversi; e la distinzione tra difetto della struttura e danno alla struttura portante. Chi tratta espressamente questi tre punti nella perizia risponde alle domande più frequenti prima che vengano poste. Il principio sottostante è lo stesso di ogni altra perizia: nessun valore senza fonte.
DIAVAG è una piattaforma software per periti e dispone per rimorchi, semirimorchi e telai portacontainer di un profilo di rilevazione proprio con i gruppi di campi dati del rimorchio, masse e assi, freno e aggancio, struttura e piano di carico nonché tecnica e stato. La piattaforma non impiega periti propri e non redige perizie. Quali accertamenti vengano rilevati e come vadano valutati lo decide il perito che firma il documento.
Domande frequenti
- Quali classi di veicolo esistono per i rimorchi?
- L'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858 distingue quattro classi: O1 fino a 0,75 tonnellate di massa massima ammissibile, O2 oltre 0,75 e fino a 3,5 tonnellate, O3 oltre 3,5 e fino a 10 tonnellate e O4 oltre 10 tonnellate. La classe determina la portata successiva della verifica.
- Ogni quanto un rimorchio deve essere sottoposto a revisione periodica?
- Secondo l'allegato VIII della StVZO, nei rimorchi fino a 750 chilogrammi la prima revisione scade dopo 36 mesi e successivamente ogni 24 mesi. Oltre 750 chilogrammi e fino a 3,5 tonnellate vale un termine di 24 mesi, oltre le 3,5 tonnellate un termine di 12 mesi.
- Quando un rimorchio necessita di un freno proprio?
- Ai sensi del § 41 comma 11 StVZO i rimorchi monoasse e quelli a due assi con interasse inferiore a un metro non necessitano di freno proprio se la combinazione raggiunge la decelerazione prescritta e il carico per asse non supera né la metà della tara del veicolo trainante né 0,75 tonnellate. Il freno a inerzia è ammissibile ai sensi del § 41 comma 10 nei rimorchi fino a 3,5 tonnellate se agisce su tutte le ruote.
- Quanto possono essere vecchi gli pneumatici di un rimorchio omologato a 100?
- Secondo il § 3 del Nono regolamento di deroga al codice della strada gli pneumatici devono, al momento del singolo viaggio e riconoscibilmente dalla data di produzione impressa, avere meno di sei anni e recare almeno la categoria di velocità L per 120 chilometri orari.
- Che cosa fare se la targhetta manca?
- Il carico verticale e il carico massimo per asse non sono allora accertabili sul veicolo. Ciò va annotato come accertamento e non integrato da un catalogo. La massa massima ammissibile e la tara restano desumibili dal libretto di circolazione parte I, campi F.1 e G.
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