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Valutazione di veicoli d'epoca: perizia di stima e perizia del § 23

Due documenti, due competenze e due criteri per lo stato

DIAVAG Compliance Desk·
Valutazione di veicoli d'epoca: perizia di stima e perizia del § 23

L'essenziale

  • 1La perizia ai sensi del § 23 StVZO è riservata a periti, ispettori e ingegneri verificatori ufficialmente riconosciuti; la perizia di stima indipendente non lo è.
  • 2Il § 2 numero 22 FZV indica quattro requisiti che devono sussistere congiuntamente; l'età di 30 anni da sola non sostiene la classificazione.
  • 3Il voto di stato di Classic Data e il buono stato di conservazione del regolamento sull'immatricolazione dei veicoli sono criteri diversi e non devono essere equiparati.
  • 4Gli spessori assoluti di vernice della produzione in serie moderna sono trasferibili solo in misura limitata ai veicoli d'epoca; resta solido il confronto all'interno dello stesso veicolo.

La classificazione di un veicolo come d'epoca e la determinazione del suo valore sono due compiti distinti, con basi giuridiche diverse, diverse competenze di emissione e diversi criteri per una stessa parola: stato. Chi mescola entrambi i compiti nello stesso documento consegna una carta che non sostiene nessuno dei due.

Due documenti che vengono regolarmente confusi

Un incarico di valutazione di un veicolo d'epoca può riferirsi a due documenti radicalmente diversi. Chiarire quale dei due sia richiesto spetta all'inizio dell'incarico e non alla riunione conclusiva. Il primo è la perizia ai sensi del § 23 del regolamento tedesco di omologazione per la circolazione (StVZO), con cui un veicolo viene classificato come veicolo d'epoca e attraverso cui diventa accessibile la targa H. Il secondo è una perizia di stima indipendente che accerta un valore a una data di riferimento e che serve per l'assicurazione, la divisione ereditaria, il finanziamento o la vendita.

La differenza non è una formalità, ma una questione di competenza. Il § 23 StVZO stabilisce che per la classificazione di un veicolo come veicolo d'epoca ai sensi del § 2 numero 22 del regolamento sull'immatricolazione dei veicoli (FZV) è necessaria una perizia di un perito, ispettore o ingegnere verificatore ufficialmente riconosciuto. La perizia deve essere svolta secondo una direttiva pubblicata nel Verkehrsblatt e redatta secondo un modello stabilito in tale direttiva. Inoltre, nell'ambito della perizia deve essere effettuata una verifica di portata pari a una revisione periodica ai sensi del § 29 StVZO, salvo che venga contestualmente redatta una perizia ai sensi del § 21 StVZO.

Questa limitazione non vale per la perizia di stima indipendente. Non è vincolata ad alcun modello ufficiale ed è aperta al perito indipendente qualificato. Essa però non conferisce nemmeno la targa H. Chi consegna a un committente una perizia di stima quando questi aveva in realtà bisogno della classificazione ha lavorato al di fuori dell'esigenza. Viceversa, chi definisce perizia ai sensi del § 23 StVZO un documento senza disporre del riconoscimento ufficiale emette qualcosa che non può produrre l'effetto voluto.

CaratteristicaPerizia ai sensi del § 23 StVZOPerizia di stima indipendente
Finalitàclassificazione come veicolo d'epoca, base per la targa Haccertamento di un valore a una data di riferimento definita
Chi può emetterlaperito, ispettore o ingegnere verificatore ufficialmente riconosciutoperito qualificato, nessun riconoscimento ufficiale prescritto
Formamodello secondo la direttiva pubblicata nel Verkehrsblattliberamente strutturata, motivata sul piano tecnico
Portata della verificain aggiunta una verifica di portata pari a una revisione periodica ai sensi del § 29 StVZOrilevazione secondo la discrezionalità tecnica del perito

Che cosa richiede realmente il § 2 numero 22 FZV

Il regolamento sull'immatricolazione dei veicoli definisce il veicolo d'epoca al § 2 numero 22 come il veicolo che, al momento della sua perizia come veicolo d'epoca, è stato immesso in circolazione per la prima volta almeno 30 anni prima, corrisponde in massima parte allo stato originale, si trova in un buono stato di conservazione e serve alla cura del patrimonio culturale della tecnica automobilistica. Quattro requisiti che devono sussistere congiuntamente. L'età da sola non sostiene la classificazione.

Due dettagli della formulazione vengono trascurati nella pratica. In primo luogo, il termine è ancorato al momento della perizia, non alla data della domanda o dell'immatricolazione. In secondo luogo, il testo dice corrispondenza in massima parte allo stato originale, non esclusiva. La norma non richiede una ricostruzione dello stato di consegna, bensì l'assenza di modifiche che sopprimano il carattere originario del veicolo.

  • Prima immissione in circolazione almeno 30 anni prima, riferita al momento della perizia
  • Corrispondenza in massima parte allo stato originale
  • Buono stato di conservazione come criterio autonomo, indipendente dall'età
  • Idoneità alla cura del patrimonio culturale della tecnica automobilistica

Per la rilevazione ne deriva un ordine chiaro. La data di prima immatricolazione è un dato anagrafico del libretto di circolazione e si verifica in pochi secondi. Lo stato originale e lo stato di conservazione sono invece accertamenti che devono essere rilevati gruppo per gruppo e documentati singolarmente. Chi li afferma in blocco ha trattato i tre requisiti impegnativi con la cura propria di quello semplice.

Il voto di stato come ancora della determinazione del valore

I voti di stato da 1 a 5 introdotti da Classic Data si sono affermati come standard descrittivo per i veicoli d'epoca. Il voto 1 indica un veicolo impeccabile, restaurato in modo completo e irreprensibile, privo di difetti o segni di usura. Il voto 2 corrisponde a un veicolo tecnicamente e otticamente privo di difetti con lievi segni d'uso, che devono essere in rapporto ragionevole con il chilometraggio o con il tempo trascorso dal restauro. Il voto 3 descrive un veicolo marciante e sicuro per la circolazione, senza difetti tecnici od ottici rilevanti. Il voto 4 indica un veicolo solo limitatamente marciante, per il quale di regola sono necessarie riparazioni immediate per superare la revisione periodica. Il voto 5 corrisponde a uno stato generale scadente, non marciante, con necessità di interventi in quasi tutti i gruppi. Sono consueti voti intermedi come 2- o 3+.

Il voto è il risultato della rilevazione, non il suo punto di partenza. Se viene assegnato per primo e gli accertamenti vengono poi formulati per corrispondervi, ne nasce un documento che si sgretola alla prima verifica contraria: il voto non rappresenta allora nulla che sia stato dimostrabilmente rilevato nella perizia. L'ordine solido è rilevazione, accertamento singolo, valutazione complessiva, voto.

Il voto di stato e il buono stato di conservazione del § 2 numero 22 FZV sono due criteri diversi e non devono essere equiparati. Il voto di stato è uno schema descrittivo di sviluppo privato per la determinazione del valore. Lo stato di conservazione è un concetto giuridico del regolamento sull'immatricolazione dei veicoli, sul quale si decide nell'ambito della perizia ai sensi del § 23 StVZO. Chi nella perizia di stima deduce da un voto di stato l'idoneità alla classificazione come veicolo d'epoca trasferisce un criterio in un contesto per il quale non è stato concepito.

Misurare lo stato di conservazione invece di stimarlo

Lo stato di conservazione è la parte della valutazione che più può essere sostenuta da accertamenti misurabili e quella che nella pratica viene stimata più di frequente. Il profilo di rilevazione per veicoli di DIAVAG contiene per questo ambito campi con aspettative memorizzate: spessore dello strato di vernice in micrometri, stato della vernice, corrosione nei livelli assente, ruggine superficiale e passante, tracce visibili di sinistro, riverniciatura, luci di accostamento nonché profondità del battistrada ed età dei pneumatici.

Per lo spessore della vernice si impone una precisazione che deve figurare nella perizia. L'aspettativa memorizzata nel profilo di 80-160 micrometri per la verniciatura di fabbrica, oltre 200 micrometri come indizio di riverniciatura e oltre 300 micrometri come indizio di stucco deriva dalla produzione in serie moderna. Su un veicolo verniciato decenni prima di tale prassi produttiva il valore assoluto misurato ha una capacità informativa solo limitata. Resta solido il confronto all'interno dello stesso veicolo: se un singolo elemento si discosta nettamente dagli altri, questo è un accertamento, indipendentemente dal livello assoluto della verniciatura di fabbrica.

  • Rilevare misurazioni in più punti per ciascun elemento, non un valore per fiancata
  • Registrare gli scostamenti tra elementi come accertamento, non come osservazione accessoria
  • Indicare l'origine di ogni valore: strumento di misura, verifica visiva o dichiarazione del committente
  • Annotare espressamente nella perizia la limitata trasferibilità dei valori attesi moderni

Lo stesso principio vale per la corrosione. La distinzione tra ruggine superficiale e passante non è una sfumatura linguistica, ma la differenza tra intervento estetico e sostanza portante. Deve essere decisa sul veicolo e documentata per ciascun punto rilevato, non assegnata in blocco al veicolo.

Documentare l'originalità senza affermarla

L'originalità è un accertamento su singoli gruppi e non una proprietà del veicolo nel suo complesso. Una perizia che parla genericamente di un veicolo originale non dice nulla sul piano tecnico. È solido l'elenco di quali gruppi siano considerati originali, su che cosa si fondi tale valutazione e quali gruppi risultino visibilmente sostituiti, rilavorati o non attribuibili.

Le caratteristiche identificative costituiscono qui la base, perché non mutano nel tempo: il numero di telaio, la data di prima immatricolazione dal libretto di circolazione e, ove presenti e leggibili, i numeri su motore e cambio. Questi dati sono dati anagrafici e restano verificabili immutati anche dopo anni. Tutto il resto è una valutazione e va contrassegnato come tale.

Un conflitto ricorrente riguarda i pneumatici. Ai sensi della ECE-R30 i pneumatici recano una data di produzione impressa; dall'anno 2000 il codice è a quattro cifre e indica settimana di produzione e anno, prima era a tre cifre. Pneumatici coerenti con l'epoca su un veicolo d'epoca sono perciò spesso così vecchi da dover essere valutati criticamente a prescindere dalla profondità residua del battistrada. Al contempo il § 36 comma 3 StVZO richiede per il battistrada principale, su tutta la circonferenza, una profondità di almeno 1,6 millimetri. Entrambi gli accertamenti devono figurare affiancati nella rilevazione; compensarli tra loro non è compito del perito.

La data di riferimento e l'osservazione del mercato

Una determinazione del valore senza data di riferimento indicata è incompleta. Lo stato viene documentato per un giorno determinato, la situazione di mercato viene assunta per quello stesso giorno, ed entrambi devono essere ricondotti visibilmente insieme nella perizia. Nei veicoli d'epoca ciò è più importante che nel corrente commercio dell'usato, perché il movimento di mercato è legato più strettamente a singoli modelli e varianti di allestimento e non è deducibile da un indice generale.

Gli oggetti di confronto su cui si fonda la determinazione del valore devono essere nominati e la loro comparabilità motivata. Rientra in ciò in che cosa il veicolo valutato si differenzi dagli oggetti impiegati e come tale differenza sia stata considerata nel risultato. Una maggiorazione o una detrazione la cui derivazione non compaia nella perizia non è difendibile in caso di contenzioso.

  • Indicare espressamente la data di riferimento e usarla in modo uniforme per stato e situazione di mercato
  • Elencare singolarmente gli oggetti di confronto impiegati e motivarne la comparabilità
  • Esporre separatamente ogni correzione del valore di partenza e rendere trasparente la sua derivazione
  • Annotare la fonte dei dati per ciascun oggetto di confronto, affinché resti reperibile in seguito

Che cosa sostiene la valutazione in caso di contenzioso

Una perizia di stima su un veicolo d'epoca viene raramente contestata il giorno della sua redazione, bensì mesi o anni dopo, quando si verifica un sinistro o la divisione ereditaria diventa controversa. Allora non conta quanto fosse estesa la perizia, ma se di ogni accertamento si possa dire su che cosa si fondi. Ciò vale per il voto di stato come per ogni singola correzione del valore di partenza. Chi documenta questo nesso fin dall'inizio lavora secondo il principio che abbiamo descritto altrove come vincolo alla fonte.

Due aspetti organizzativi decidono qui più dell'arte della formulazione. In primo luogo deve restare tracciabile chi abbia verificato e approvato quale versione e quando; uno storico di approvazione documentato risponde a questa domanda dopo anni senza ricostruzioni mnemoniche. In secondo luogo devono essere conservati i dati grezzi: protocolli di misura, fotografie con l'ora di ripresa e le prove relative agli oggetti di confronto. Senza di essi della perizia resta solo la sua versione finale, che da sola non si sostiene.

DIAVAG mette a disposizione il software con cui i periti rilevano sul posto, verificano la bozza e consegnano con il proprio marchio. La responsabilità tecnica per ogni accertamento e per la determinazione del valore resta del perito che firma. Come tale responsabilità si distingua dalla questione dello strumento lo abbiamo trattato più diffusamente in relazione al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Per i requisiti di una perizia valida in giudizio essi valgono immutati.

Domande frequenti

Un perito indipendente può redigere una perizia per veicoli d'epoca ai sensi del § 23 StVZO?
No. Per la classificazione come veicolo d'epoca il § 23 StVZO richiede una perizia di un perito, ispettore o ingegnere verificatore ufficialmente riconosciuto. Il perito indipendente qualificato può redigere una perizia di stima indipendente, che però non porta alla classificazione e quindi non alla targa H.
Da quando un veicolo è considerato d'epoca?
Ai sensi del § 2 numero 22 del regolamento sull'immatricolazione dei veicoli deve essere stato immesso in circolazione per la prima volta almeno 30 anni prima del momento della sua perizia come veicolo d'epoca. Si aggiungono tre ulteriori requisiti: corrispondenza in massima parte allo stato originale, un buono stato di conservazione e l'idoneità alla cura del patrimonio culturale della tecnica automobilistica.
Il voto di stato sostituisce la valutazione dello stato di conservazione?
No. Il voto di stato da 1 a 5 è uno schema descrittivo per la determinazione del valore. Il buono stato di conservazione è un concetto del regolamento sull'immatricolazione dei veicoli, sul quale si decide nell'ambito della perizia ai sensi del § 23 StVZO. Dal voto non è deducibile l'idoneità alla classificazione come veicolo d'epoca.
Come si valuta lo spessore della vernice su un veicolo d'epoca?
I consueti valori attesi derivano dalla produzione in serie moderna e sono trasferibili solo in misura limitata a procedimenti di verniciatura più antichi. Resta significativo il confronto delle misurazioni all'interno dello stesso veicolo: se un elemento si discosta nettamente dagli altri, questo è un accertamento e va documentato.
Come comportarsi con pneumatici coerenti con l'epoca ma vecchi?
Entrambi gli accertamenti devono figurare affiancati nella rilevazione. Ai sensi della ECE-R30 i pneumatici recano una data di produzione impressa, a quattro cifre dall'anno 2000 con settimana di produzione e anno. Indipendentemente da ciò il § 36 comma 3 StVZO richiede almeno 1,6 millimetri di profondità per il battistrada principale. Il perito documenta entrambi e non li compensa tra loro.
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